L’Organo di garanzia interno alla scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007; ne fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore.
Le competenze dell’Organo di Garanzia di Istituto sono richiamate dal Regolamento di disciplina.
Il rappresentante degli alunni è nominato prima di ogni seduta direttamente dal Dirigente Scolastico tra coloro i quali risultano eletti nella componente alunni del Consiglio d'Istituto.
Presidente
Componente docente
Componente genitori
Componente alunni