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Istituto Tecnico Settore Economico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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Via J.F. Kennedy, 140/142 - 80125 Napoli
Tel.: 0815700343 - Fax: 0815708990
e-mail: nais022002@istruzione.it
Posta certificata: isnitti@pec.it

Regolamenti


Sintesi del Regolamento dei Licei

Identità dei licei

  1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.
    I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.
  2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
  3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei ed agli obiettivi specifici di apprendimento.
  4. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
    Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo, nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione.
  5. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
  6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.
  7. Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

Articolazione del sistema dei licei

  1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
  2. Riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo.

Liceo scientifico

  1. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
  2. Nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
  3. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

Orario annuale e attività educative e didattiche

  1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri:
    1. i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione Europea;
    2. l’orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell’offerta formativa;
    3. la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio. L’utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.
  2. Ai fini della realizzazione dei principi per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:
    1. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica;
    2. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo;
    3. possono organizzare, attraverso il piano dell’offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d’opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.
  3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio.
  4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica.
  5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
  6. Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione sono definite le linee guida per l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento. Dall’adozione di tale decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, si sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia” o, in mancanza di quest’ultimo, all’insegnamento di “Storia e Geografia” e “Storia”.

Valutazione e titoli finali

  1. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
  2. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale.

Sintesi del Regolamento degli istituti tecnici

Oggetto

  1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
  2. Gli istituti tecnici fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.
  3. Gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le norme contenute nel presente regolamento, a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione.
  4. A partire dall’anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

Identità degli istituti tecnici

  1. L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
  2. I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi dei vari profili, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo. L’insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
  3. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
  4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Istituti tecnici per il settore economico

I percorsi degli istituti tecnici del settore economico si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:

  1. Amministrazione, Finanza e Marketing;
  2. Turismo.

Organizzazione dei percorsi

  1. I percorsi degli istituti tecnici sono riordinati secondo i seguenti criteri:
    1. i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto in relazione agli insegnamenti di del presente regolamento. La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea;
    2. l’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica;
    3. i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;
    4. l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, si riferiscono a ciascuno dei due settori;
    5. attività e insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” sono previsti in tutti i percorsi.
  2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:
    1. un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
    2. un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    3. un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    4. il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all’interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle due aree di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche;
    5. si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.
  3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:
    1. possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario. A tal fine, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.
    2. utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
    3. possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
    4. possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
    5. possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Valutazione e titoli finali

  1. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
  2. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato sono definite in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
  3. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
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